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Previdenza Complementare: Novità della Manovra Fiscale 2026

Previdenza complementare: le principali novità introdotte dalla Manovra fiscale 2026 per pensione integrativa e fondi pensione

Dopo aver approfondito nel mio precedente articolo le novità fiscali negli investimenti che potete recuperare a questo link:
https://www.lindaleodari.it/articoli-di-linda-leodari/manovra-fiscale-2026-investimenti/, entriamo oggi nel vivo di un tema che tocca da vicino il domani di molti di noi: la previdenza complementare, nota anche come pensione complementare o pensione integrativa.

La Manovra fiscale 2026 (L. 199/2025) ha infatti rimescolato le carte in tavola, introducendo una maggiore flessibilità nella previdenza integrativa, ma allo stesso tempo nuovi vincoli che rendono necessaria un’analisi attenta e consapevole delle scelte da compiere.

Sono Linda Leodari, Consulente Finanziario Autonomo. Il mio lavoro consiste nell’affiancare investitori e famiglie nella pianificazione del proprio futuro finanziario, aiutandoli a valutare strumenti come il fondo pensione complementare o altre forme di pensione integrativa, operando sempre in totale assenza di conflitti di interesse.

Vediamo ora le novità :

Le Opportunità: Deducibilità, Portabilità e Flessibilità

Innalzamento delle soglie di deducibilità

La novità

Il limite massimo di deduzione per i versamenti alla previdenza complementare sale a 5.300 euro (dai precedenti 5.164,57 €).

Di riflesso, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, il limite complessivo annuo dato dalla somma del plafond ordinario e dal recupero dei primi cinque anni sale a 7.950 euro.

Tale possibilità di recupero resta sfruttabile nei 20 anni successivi.

Operatività

La misura è già in vigore dal 1° gennaio 2026.

Una riflessione necessaria

Va detto che si tratta di un aumento piuttosto contenuto, sebbene rappresenti un primo segnale positivo dopo molti anni di soglie invariate, sarebbe stato auspicabile un intervento più ampio e incisivo.

Per incentivare realmente l’adesione alla pensione integrativa e, più in generale, alla previdenza integrativa che ad oggi in Italia registra livelli di partecipazione ancora bassi , sarebbero necessari stimoli fiscali più strutturali e rilevanti.

Portabilità del contributo datoriale

La novità

La legge elimina la restrizione secondo cui il versamento del contributo a carico del datore di lavoro era vincolato alla forma pensionistica collettiva (fondo pensione negoziale) indicata nel contratto collettivo.

In pratica, se il CCNL prevede un contributo datoriale, questo potrà essere versato anche su forme diverse di pensione complementare, come i fondi pensione aperti e i PIP, senza l’obbligo di aderire prima a un fondo negoziale.

Si tratta di un cambiamento che amplia la scelta tra un fondo pensione integrativo e altre soluzioni di previdenza complementare.

Una nota critica

Sebbene questa norma aumenti la libertà di scelta, di fatto indebolisce i fondi negoziali, che perdono un vantaggio competitivo rilevante.

Essendo strumenti gestiti senza scopo di lucro, sono spesso i meno costosi in assoluto per i lavoratori, ma oggi perdono una prerogativa che contribuiva a proteggerli dalla concorrenza delle forme private (fondi pensione aperti e PIP).

Queste ultime godono di una spinta commerciale molto più aggressiva, ma sono spesso gravate da costi di gestione e commissioni più elevati.

È bene ricordare quindi, che l’impatto dei costi nel tempo incide in modo pesante sul montante accumulato: commissioni alte possono compromettere la crescita del capitale finale e, nella pratica, ridurre in modo importante ciò che si accumula in un fondo pensione complementare o in un fondo pensione integrativo.

Conoscere i costi del tuo fondo pensione è fondamentale per fare una scelta consapevole, soprattutto quando si valuta una pensione integrativa (o, con termine equivalente, una assicurazione complementare in ambito previdenziale):

  • sul sito della COVIP, l’ente che in Italia vigila sui fondi pensione, è possibile verificare in modo trasparente costi e caratteristiche delle diverse forme di previdenza complementare
  • oltre al comparatore dei rendimenti, è disponibile il comparatore dei costi delle forme pensionistiche, che consente di confrontare l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) dei comparti di investimento per ogni categoria di fondo pensione complementare
  • nel grafico riportato di seguito viene mostrato il confronto tra i livelli dei comparti di investimento dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei PIP (piani individuali pensionistici), evidenziando differenze di costo rilevanti nel lungo periodo
Confronto dei costi ISC tra fondo pensione complementare negoziale, fondo pensione aperto e PIP su un orizzonte di 10 anni

Come potete osservare, la forbice di costo tra le diverse soluzioni può superare l’1,5% annuo: una differenza che, su un orizzonte di 20-30 anni, può tradursi in decine di migliaia di euro in meno nel montante accumulato nel fondo pensione e incidere concretamente sulla “pensione integrativa migliore” per il vostro caso.

Maggiore capitale riscattabile al pensionamento

La novità

La quota riscattabile in un’unica soluzione, nell’ambito della previdenza complementare, sale al 60% del montante (prima era il 50%).

Operatività

Misura già in vigore dal 1° gennaio 2026.

Nuove opzioni di erogazione

La legge introduce nuove modalità di erogazione delle prestazioni della pensione complementare (cioè della pensione integrativa).

In particolare sono 3 :

  1. è prevista la rendita a durata definita (diversa dalla rendita vitalizia) come tipologia possibile di erogazione;
  2. possono essere previste forme di prelievo programmato nel tempo o frazionato, con criteri e limiti stabiliti dalla disciplina regolamentare (in alcune interpretazioni ciò si traduce in prelievi gestiti e rendite frazionate);
  3. in caso di decesso dell’aderente nel corso dell’erogazione, il montante residuo viene riconosciuto agli eredi/designati.

Operatività: Le novità sono già in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la loro effettiva disponibilità operativa per gli iscritti dipende dall’aggiornamento dei regolamenti dei singoli fondi (atteso nel corso del primo semestre 2026).

Approfondimento: Data la complessità tecnica e fiscale di queste tre modalità, dedicherò a breve un articolo specifico per analizzare pro, contro e tassazione di ogni opzione di pensione integrativa.

Le Criticità: il nuovo Silenzio-Assenso e i vincoli fiscali

Silenzio-Assenso per i neoassunti al primo impiego (settore privato)

La novità

Per i dipendenti del settore privato neoassunti al primo impiego, a seguito di una specifica comunicazione aziendale, in assenza di un rifiuto espresso entro 60 giorni, il TFR viene destinato d’ufficio al fondo pensione complementare di categoria previsto dal contratto collettivo.

Si tratta di un meccanismo che incide in modo diretto sulle scelte di previdenza complementare e di pensione integrativa fin dall’inizio della carriera lavorativa.

Gestione degli investimenti

In caso di adesione automatica, il TFR non sarà più vincolato esclusivamente a linee garantite, ma potrà essere destinato a percorsi di investimento differenziati in base all’età dell’aderente e all’orizzonte temporale, secondo logiche tipiche della previdenza integrativa.

Operatività

La misura sarà operativa dal 1° luglio 2026.

Nota bene: questo meccanismo non si applica ai dipendenti pubblici, per i quali continuano a valere le regole specifiche di comparto già esistenti.

Stop al computo della previdenza complementare per la pensione anticipata contributiva

La novità

Viene ufficialmente eliminata la possibilità (proposta ma poi non attuata nel 2025) di utilizzare la rendita maturata nel fondo pensione complementare per raggiungere la soglia minima di importo richiesta per la pensione anticipata contributiva (accessibile a 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi “puri” post-1995).
Tale soglia (pari a 3 volte l’assegno sociale, o 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per le donne con due o più figli, secondo le regole attuali) dovrà ora essere soddisfatta esclusivamente tramite il montante accumulato presso l’INPS. Il fondo pensione non potrà quindi più essere utilizzato come “addensatore” per centrare questo requisito economico e uscire dal lavoro in anticipo, riducendo di fatto la flessibilità legata alla pensione integrativa.

Operatività

Misura già in vigore dal 1° gennaio 2026.

Una riflessione

Questa modifica rappresenta un passo indietro sul fronte della flessibilità. Molti lavoratori contavano su questa integrazione della previdenza integrativa per compensare carriere discontinue o stipendi non altissimi che, da soli, non avrebbero permesso di superare lo scoglio dell’assegno sociale necessario per il pensionamento a 64 anni.

Nuove soglie Fondo Tesoreria INPS (per le aziende)

La novità

L’obbligo di versare il TFR all’INPS (se non destinato ai fondi pensione) si estende progressivamente alle medie imprese, in base alla media degli addetti raggiunta nell’anno precedente.

È un passaggio che incide indirettamente anche sulle dinamiche di adesione alla previdenza complementare e alla pensione complementare.

Operatività

Per il biennio 2026-2027 la soglia è di almeno 60 dipendenti. Dal 2028 scenderà a 50 dipendenti, fino ad arrivare a coinvolgere le aziende con almeno 40 dipendenti dal 2032.

La mia prospettiva…

La Manovra 2026 sposta ancora di più la responsabilità delle scelte sul risparmiatore. Valutare costi e tassazione è oggi più che mai fondamentale per non erodere i benefici futuri e scegliere in modo consapevole la propria pensione integrativa.

Stai pensando di aderire alla previdenza complementare ma non sai quale fondo pensione integrativo scegliere tra le molte opzioni disponibili?

Oppure vuoi capire, con un pensione integrativa esempio concreto, se la tua posizione attuale è ancora competitiva alla luce delle nuove regole sulla portabilità?


Resto a disposizione per una consulenza personalizzata.

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