L’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) delinea un nuovo scenario per la gestione del patrimonio in Italia. In particolare, la manovra fiscale 2026 investimenti introduce aggiornamenti che toccano direttamente sia il risparmiatore individuale sia, in misura molto più significativa, chi detiene asset attraverso veicoli societari o holding.
Prima di cominciare, mi presento: sono Linda Leodari, consulente finanziario indipendente di Vicenza.
Qui trovi una sintesi semplice e concreta delle novità della manovra fiscale 2026 investimenti e del loro impatto su risparmio e partecipazioni.
Vediamo assieme le novità:
Tobin Tax 2026: aumento dell’aliquota sulle azioni italiane
E’ importante sapere, che la Manovra interviene sulla Financial Transaction Tax (Tobin Tax), aumentando l’onere e, come in precedenza, l’imposta viene applicata a chi acquista azioni di società residenti in Italia con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro.
In questo contesto, tra le misure più rilevanti della tobin tax 2026 aumento aliquota rientrano i seguenti aggiornamenti:
- L’aliquota per le transazioni su mercati regolamentati (come Borsa Italiana) sale dallo 0,10% allo 0,20%.
- Per le operazioni fuori dai mercati regolamentati (OTC – Over The Counter, ovvero scambi diretti o fuori dai circuiti ufficiali), l’aliquota passa allo 0,40%.
- Il raddoppio della Tobin Tax si applica anche alle negoziazioni ad alta frequenza (high-frequency trading), dove l’aliquota passa da 0,02% a 0,04%. Questo è un dettaglio rilevante in particolar modo per gli investitori istituzionali.
Ricordo che questa imposta colpisce esclusivamente l’acquisto di titoli italiani: gli investimenti in società estere (ad esempio come Apple) o in Titoli di Stato rimangono esclusi da questo aggravio.
Cripto-attività 2026: tassazione diversa tra possesso diretto ed ETN/ETC quotati
La manovra introduce una distinzione fondamentale basata sulla modalità di esposizione agli asset digitali.
In pratica, la tassazione criptovalute 2026 33% riguarda soprattutto l’investimento diretto, mentre gli strumenti quotati mantengono un trattamento diverso:
- Investimento diretto: l’aliquota sulle plusvalenze (i guadagni realizzati) derivanti dalla cessione diretta di cripto-attività (es. Bitcoin detenuti su exchange o wallet personale) sale dal 26% al 33% e viene cancellata la “no-tax area” per cripto-attività (precedentemente con una soglia esente fino a 2.000 euro annui).
- Fanno eccezione i token di moneta elettronica ancorati all’euro (EMT) e conformi alla normativa europea MiCAR, che mantengono l’aliquota al 26%. Va in ogni caso tenuto presente che le conversioni tra euro e token non generano plusvalenze o minusvalenze tassabili.
- Strumenti finanziari quotati (ETN/ETC): gli strumenti che replicano il valore delle criptovalute ma sono scambiati su mercati regolamentati (come gli ETN su Bitcoin) continuano a essere trattati come titoli finanziari tradizionali. La loro tassazione rimane pertanto invariata al 26%, offrendo un’efficienza fiscale superiore rispetto al possesso diretto.
Compensazione minusvalenze 2026: regole invariate sui titoli tradizionali e “comparto chiuso” per le cripto-attività
Sul tema della compensazione delle perdite (minusvalenze), per le persone fisiche non sono state introdotte modifiche strutturali ai comparti tradizionali.

Tuttavia, nella compensazione minusvalenze 2026 rimane fondamentale la distinzione tra le diverse tipologie di rendimento:
- Distinzione tra redditi: il sistema fiscale italiano separa i proventi in due categorie che spesso non comunicano tra loro. I redditi di capitale (cedole, dividendi e, in generale, i guadagni da ETF e fondi comuni) derivano dall’investimento del capitale e sono tassati alla fonte senza possibilità di scomputo.
I redditi diversi (capital gain su azioni, obbligazioni, certificati e derivati) derivano invece dalla differenza tra prezzo di acquisto e vendita o, nel caso dei certificati, a determinate condizioni, da premi periodici. - L’inefficienza di ETF e fondi è un punto cruciale: i guadagni realizzati su ETF e fondi comuni di investimento sono classificati come redditi di capitale.
Questo significa che, anche se vendi un ETF con un forte guadagno, non puoi usare quel profitto per compensare le minusvalenze presenti in portafoglio.
In pratica, pagherai il 26% sul guadagno dell’ETF, mentre le perdite pregresse rimarranno inutilizzate nello zainetto fiscale 2026. - Recupero e scadenza: le minusvalenze (classificate come redditi diversi) possono compensare solo altri redditi diversi (come plusvalenze su azioni, certificates o opzioni).
Restano disponibili per l’anno in cui sono realizzate e per i quattro anni successivi, dopodiché scadono.
Se vuoi approfondire in modo pratico come recuperare le minusvalenze e capire come funziona lo zainetto fiscale (quando puoi compensare e con quali strumenti), nel mio blog trovi una guida completa divisa in due parti:
- Guida alla gestione delle minusvalenze – prima parte: https://www.lindaleodari.it/investimenti/guida-gestione-minusvalenze-prima-parte/
- Guida alla gestione delle minusvalenze – seconda parte: https://www.lindaleodari.it/investimenti/guida-gestione-minusvalenze-seconda-parte/
In questo modo puoi farti un’idea chiara delle regole e delle strategie più utilizzate, evitando errori che spesso portano a lasciare perdite “scadere” inutilmente.
- Il nuovo binario Cripto: la novità è che, dal 2026, le cripto-attività detenute direttamente (ad esempio Bitcoin su wallet) seguono un binario isolato, di fatto un comparto chiuso.
Le relative minusvalenze sono compensabili esclusivamente con plusvalenze da cripto-attività dirette (tassate al 33%).
Al contrario, gli ETN su cripto, essendo strumenti derivati quotati, generano redditi diversi: per questo possono essere utilizzati in modo più efficiente per compensare minusvalenze azionarie pregresse e, se non ci sono perdite da recuperare, restano comunque tassati al 26%.
Società e holding: riforma strutturale su dividendi e PEX
Novità per i soggetti IRES: la riforma dei regimi di esenzione
Per le imprese e le holding (soggetti IRES), la manovra 2026 introduce il cambiamento più profondo e impattante. In particolare, sul tema dividendi società 2026 requisiti 95%, il regime di favore che esclude il 95% di dividendi e plusvalenze dalla base imponibile (aliquota effettiva 1,2% con IRES al 24% sulla quota imponibile del 5%) non è più automatico.
Dal 1° gennaio 2026, per mantenere l’agevolazione:
- Dividendi: per i dividendi percepiti da quella data in poi, i nuovi requisiti si applicano a tutte le partecipazioni, indipendentemente dalla data di acquisizione.
- Plusvalenze: per le plusvalenze, i requisiti valgono solo per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026; per quelle detenute al 31 dicembre 2025 resta invece il regime “storico” di esenzione al 95%, purché siano rispettati i presupposti previsti.
L’agevolazione resta accessibile solo se la partecipazione:
- rappresenta almeno il 5% del capitale sociale (o dei diritti di voto);
- oppure ha un valore fiscalmente riconosciuto superiore a 500.000 euro (tema centrale nei PEX 2026 requisiti partecipazioni).
Per le micro-partecipazioni sotto soglia, il beneficio decade e i proventi (dividendi o plusvalenze) vengono tassati integralmente al 24%.
Note tecniche e 2 punti di attenzione:
- Deducibilità delle perdite: come parziale compensazione, per le partecipazioni non qualificate le minusvalenze realizzate diventano integralmente deducibili dal reddito d’impresa, ripristinando una simmetria fiscale che in precedenza non era prevista.
- Punti in attesa di chiarimento: si attendono indicazioni specifiche per le holding familiari e per le holding di puro investimento, dove il passaggio da un’aliquota effettiva dell’1,2% al 24% sulle piccole partecipazioni può tradursi in un aggravio particolarmente rilevante.
In questa fase, potrebbero emergere deroghe oppure chiarimenti sul calcolo del valore fiscale delle partecipazioni e sulle modalità di applicazione dei nuovi requisiti.
Strategia di monitoraggio: la Rivalutazione come “Scudo PEX”
Da valutare, entro i termini di legge, la rivalutazione partecipazioni 2026 imposta sostitutiva del 21%.
Questa scelta non solo “affranca” eventuali plusvalenze latenti, ma può diventare una mossa strategica: rivalutando una partecipazione con costo storico basso (ad esempio 300.000 euro) a un valore periziato superiore a 500.000 euro, la società può qualificare la partecipazione per il futuro e mantenere il regime agevolato (aliquota effettiva 1,2%) sui dividendi e sulle plusvalenze, se la partecipazione è acquisita dopo il 2026 evitando la tassazione piena al 24%.
Una mia riflessione finale
La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di passo netto, ma lascia purtroppo irrisolto un limite storico del nostro ordinamento.
Nonostante le novità, l’impianto fiscale italiano degli investimenti rimane ancorato a una struttura complessa, fondata sulla rigida separazione tra redditi di capitale e redditi diversi.
Questa architettura, che persiste da anni senza una vera semplificazione, continua a rendere difficile la vita degli investitori, costretti a districarsi tra comparti stagni e “vasi non comunicanti” che penalizzano l’efficienza fiscale del portafoglio.
In un sistema così frammentato, dove la forma giuridica dello strumento conta spesso più del rendimento sottostante, la pianificazione proattiva non è più solo un valore aggiunto, ma una necessità di tutela del patrimonio.
Comprendere queste asimmetrie può fare la differenza tra subire l’inefficienza del sistema o governarla con consapevolezza, soprattutto alla luce della manovra fiscale 2026 investimenti.
Come consulente indipendente, il mio obiettivo è accompagnare i miei clienti in questa analisi, identificando soluzioni coerenti come l’uso strategico di certificati, ETC, ETN o finestre di rivalutazione per proteggere gli investimenti da un quadro fiscale che, pur evolvendosi, non rinuncia alla sua complessità.




